Protocollo aggiuntivo alla convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali– Strasburgo 1995
Concluso a Strasburgo il 9 novembre 1995
Approvato dall’Assemblea federale il 9 giugno 1998
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 1° settembre 1998
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 1998
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari del presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (qui di seguito indicata come «Convenzione-quadro»), nel riconoscere l’importanza della cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali nelle regioni frontaliere;
intenzionati a prendere nuove misure intese a permettere la cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali;
desiderosi di facilitare e sviluppare la cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali nelle regioni frontaliere;
riconosciuta la necessità di adattare la Convenzione-quadro alla realtà europea;
considerata l’opportunità di completare la Convenzione-quadro in vista di rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra collettività o autorità territoriali;
richiamata la Carta europea dell’autonomia locale;
nello spirito della Dichiarazione del Comitato dei Ministri sulla cooperazione transfrontaliera in Europa enunciata in occasione del 40º anniversario del Consiglio d’Europa, che incoraggia, tra le altre attività, a proseguire nell’azione volta a sopprimere progressivamente gli ostacoli di ogni genere – amministrativi, giuridici, politici o psicologici – che potrebbero rallentare lo sviluppo di progetti transfrontalieri,
hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari:
Art. 1
1. Ogni Parte contraente riconosce e rispetta il diritto delle collettività o autorità territoriali sottoposte alla propria giurisdizione e indicate negli articoli 1 e 2 della Convenzione-quadro di concludere, nei settori di competenze comuni, accordi di cooperazione transfrontaliera con le collettività o autorità territoriali di altri Stati, secondo le procedure previste dai loro statuti, in conformità con la legislazione nazionale e nel rispetto degli impegni internazionali presi dalle Parti.
2. Un accordo di cooperazione transfrontaliera ricade esclusivamente sotto la responsabilità delle collettività o autorità territoriali che lo hanno concluso.
Art. 2
Le decisioni prese nell’ambito di un accordo di cooperazione transfrontaliera vengono attuate dalle collettività o autorità territoriali nell’ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici e in conformità alle rispettive legislazioni nazionali. Le decisioni così messe in atto sono considerate come aventi il valore giuridico e gli effetti propri di atti compiuti da queste collettività o autorità nell’ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.
Art. 3
Gli accordi di cooperazione transfrontaliera conclusi dalle collettività o autorità territoriali possono dare vita ad un organismo per la cooperazione transfrontaliera dotato o meno di personalità giuridica. Nell’accordo si indicherà se l’organismo, nel rispetto della legislazione interna e tenuto conto dei compiti attribuitigli, dovrà essere considerato, nell’ordinamento giuridico dello Stato cui appartengono le collettività o autorità che hanno concluso l’accordo, come un organismo di diritto pubblico o di diritto privato.
Presentazione
Il testo riporta alcuni articoli del protocollo che completa la convenzione – quadro di Madrid adottata dal Consiglio d’Europa (COE) nel 1980. Poiché le esperienze di cooperazione transfrontaliera nel corso degli anni hanno incontrato delle difficoltà che la convenzione non prevedeva, il COE l’ha modificata attraverso questo protocollo.