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1. Protocollo aggiuntivo alla convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività – Strasburgo 1995

Protocollo aggiuntivo alla convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali– Strasburgo 1995

Concluso a Strasburgo il 9 novembre 1995

Approvato dall’Assemblea federale il 9 giugno 1998

Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 1° settembre 1998

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 1998

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari del presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (qui di seguito indicata come «Convenzione-quadro»), nel riconoscere l’importanza della cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali nelle regioni frontaliere;

intenzionati a prendere nuove misure intese a permettere la cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali;

desiderosi di facilitare e sviluppare la cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali nelle regioni frontaliere;

riconosciuta la necessità di adattare la Convenzione-quadro alla realtà europea;

considerata l’opportunità di completare la Convenzione-quadro in vista di rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra collettività o autorità territoriali;

richiamata la Carta europea dell’autonomia locale;

nello spirito della Dichiarazione del Comitato dei Ministri sulla cooperazione transfrontaliera in Europa enunciata in occasione del 40º anniversario del Consiglio d’Europa, che incoraggia, tra le altre attività, a proseguire nell’azione volta a sopprimere progressivamente gli ostacoli di ogni genere – amministrativi, giuridici, politici o psicologici – che potrebbero rallentare lo sviluppo di progetti transfrontalieri,

hanno concordato le seguenti disposizioni supplementari:

Art. 1

1. Ogni Parte contraente riconosce e rispetta il diritto delle collettività o autorità territoriali sottoposte alla propria giurisdizione e indicate negli articoli 1 e 2 della Convenzione-quadro di concludere, nei settori di competenze comuni, accordi di cooperazione transfrontaliera con le collettività o autorità territoriali di altri Stati, secondo le procedure previste dai loro statuti, in conformità con la legislazione nazionale e nel rispetto degli impegni internazionali presi dalle Parti.

2. Un accordo di cooperazione transfrontaliera ricade esclusivamente sotto la responsabilità delle collettività o autorità territoriali che lo hanno concluso.

Art. 2

Le decisioni prese nell’ambito di un accordo di cooperazione transfrontaliera vengono attuate dalle collettività o autorità territoriali nell’ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici e in conformità alle rispettive legislazioni nazionali. Le decisioni così messe in atto sono considerate come aventi il valore giuridico e gli effetti propri di atti compiuti da queste collettività o autorità nell’ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.

Art. 3

Gli accordi di cooperazione transfrontaliera conclusi dalle collettività o autorità territoriali possono dare vita ad un organismo per la cooperazione transfrontaliera dotato o meno di personalità giuridica. Nell’accordo si indicherà se l’organismo, nel rispetto della legislazione interna e tenuto conto dei compiti attribuitigli, dovrà essere considerato, nell’ordinamento giuridico dello Stato cui appartengono le collettività o autorità che hanno concluso l’accordo, come un organismo di diritto pubblico o di diritto privato.

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Presentazione

Il testo riporta alcuni articoli del protocollo che completa la convenzione – quadro di Madrid adottata dal Consiglio d’Europa (COE) nel 1980. Poiché le esperienze di cooperazione transfrontaliera nel corso degli anni hanno incontrato delle difficoltà che la convenzione non prevedeva, il COE l’ha modificata attraverso questo protocollo.

Glossario

Consiglio d’Europa: istituito il 5 maggio 1949, il Consiglio d'Europa è formato da 47 paesi membri. Esso ha lo scopo di favorire la creazione di uno spazio democratico e giuridico comune in Europa, organizzato nel rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e di altri testi di riferimento relativi alla tutela dell'individuo.

Convenzione: accordo tra due o più soggetti (persone, enti, stati) che serve a regolare questioni di comune interesse.

Protocollo: strumento giuridico che completa, emenda o modifica il trattato principale.

Transfrontaliero: che riguarda due o più aree di confine. Generalmente l’area cosiddetta transfrontaliera è quella comprese fino a 25 Km dalla frontiera di uno stato. È chiaro che nel caso delle euroregioni il termine ha un’accezione molto più ampia.

Collettività: nel contesto diventa sinonimo di ente locale / comune.

Domande

  1. Chi firma il Protocollo impegnandosi in questo modo a garantire la cooperazione transfrontaliera?
  2. Quale documento precedente è integrato dal presente protocollo?

Cercare risposte alle domande nella visualizzazione "profesore".


Descrizione e Analisi

Gli articoli del Protocollo riportati servono a definire i punti più importanti della creazione delle euro regioni come istituti giuridici.

Con questo documento, infatti, gli stati membri del Consiglio d’Europa si sono impegnati a riconoscerne la natura giuridica, pubblica o privata, e la validità giuridica dei loro atti. Questo può avvenire, prima di tutto, perché gli statuti delle euro regioni devono essere in accordo con le legislazioni nazionali e gli accordi internazionali stipulati dagli stati coinvolti. In secondo luogo perché le decisioni prese dall’euroregione vengono attuate dagli enti locali / autorità / collettività che la compongono, che sono a loro volta organismi parte degli stati nazionali.

Di fatto, quindi, l’euroregione non è un organismo indipendente e autonomo rispetto agli stati nazionali, bensì una struttura di governance territoriale i cui poteri sono limitati dalle rispettive giurisdizioni nazionali.

Il protocollo interviene sulla convenzione del 1980, precisando le possibili configurazioni giuridiche che la cooperazione transfrontaliera può assumere.

Contesto geografico/storico

Che cosa sono le Euroregioni?

L’Euroregione è una realtà istituzionale prevista dall’Unione Europea, che agevola forme di unione e di cooperazione su temi diversi, consentendo di concretizzare una fattiva collaborazione trasfrontaliera e interregionale tra zone confinanti di un’area geopolitica con una storia comune, fatta anche di scambi economici, sociali e culturali. Le Euroregioni solitamente non corrispondono ad alcuna istituzione legislativa o governativa, non hanno potere politico e il loro operato è limitato alle competenze delle autorità locali e regionali che le costituiscono.

Per citare alcuni esempi delle oltre quaranta Euroregioni presenti sul territorio continentale, si possono menzionare le intese tra enti territoriali locali stabilite tra Germania e Paesi Bassi: Eugenio (1958); Regio Ems-Dollart (1978); tra Germania, Svizzera e Francia: Regio Basiliensis (1963); tra Germania, e Repubblica Ceca: Euroregio Egrensis (1991); Euroregio Elba (1992); Euroregio Bayericher Wald/Sumava (1993). Tra Germania e Polonia: Euroregione Pomerania (1991); Euroregio Spree-Neisse: Bober (1992). Tra Ungheria, Polonia Ucraina, Slovacchia e Romania: Euroregione dei Carpazi.

Anche se il termine “euroregione” ha un significato similare, non deve essere confuso con le normali “regioni europee”(1)

Un’Euroregione può assumere le seguenti forme giuridiche:

  • un’associazione di autorità locali e regionali su ambo i lati del confine nazionale;
  • un’associazione transfrontaliera con un segretario permanente e una squadra tecnica e amministrativa dotata di risorse proprie;
  • di diritto privato, basata su associazioni o fondazioni no-profit, su entrambi i lati del confine, in accordo con le rispettive leggi nazionali vigenti;
  • di diritto pubblico, basata su accordi interstatali, che hanno a che fare anche con la partecipazione delle autorità territoriali.

È difficile dunque associare un unica struttura legale al termine "euroregione", in quanto esse variano notevolmente nelle loro forme particolari e nelle basi giuridiche su cui si appoggiano.

La Convenzione-quadro di Madrid adottata dal Consiglio d’Europa nel 1980 è stata il primo strumento a sostegno della cooperazione transfrontaliera. In esito alle difficoltà incontrate dagli Stati membri nel campo di tale cooperazione, il Regolamento n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 [G.U. L 210 del 31.7.2006] ha introdotto i Gruppi europei di cooperazione transfrontaliera, soggetti di cooperazione territoriali con personalità giuridica di diritto pubblico e capaci di agire per conto dei propri membri.

L’istituzione di un Euroregione comporta quindi la predisposizione di schemi operativi e normativi che devono trovare fondamento non solo su esperienze di cooperazione già in atto, ma anche su forti motivazioni e aspirazioni, in modo da rispondere alle esigenze di tutti i soggetti che decidano di farne parte. Si può perciò affermare che le Euroregioni sono dei fattori di integrazione, dei laboratori della pratica della sussidiarietà e dei generatori di potenziali sinergie.”

(dal dossier Euroregioni del 16 luglio 2007 del Consiglio Regionale del Veneto)

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