Professore | Studente

2. Ruolo delle «euroregioni» nello sviluppo della politica regionale

Risoluzione del Parlamento europeo sul ruolo delle «Euroregioni» nello sviluppo della politica regionale (2004/2257(INI))

Il Parlamento europeo,

omissis

— vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT) (COM(2004)0496),

— vista la Convenzione quadro europea del Consiglio d'Europa (Madrid, 21 maggio 1980) sulla cooperazione transfrontaliera tra le comunità o enti territoriali e i suoi protocolli aggiuntivi e la Carta europea degli enti autonomi locali del Consiglio d'Europa (Strasburgo, 15 ottobre 1985),

omissis

A. considerando che l'allargamento dell'Unione europea a 25 Stati membri avvenuto il 1° maggio 2004 ha aumentato le disparità fra le regioni europee e considerando che i prossimi allargamenti potranno aumentare ulteriormente dette disparità e considerando che l'allargamento ha portato anche ad una sostanziale espansione del numero di regioni frontaliere, va sottolineato che le euroregioni hanno dato un contributo decisivo al superamento delle frontiere in Europa, al potenziamento di buone relazioni di vicinato, al ravvicinamento delle popolazioni dei due lati delle frontiere eliminando i pregiudizi, specialmente con la cooperazione transfrontaliera a livello comunale e regionale,

B. considerando che le disparità regionali nell'Unione europea allargata devono essere diminuite e che vanno affrontate con una politica di coesione efficace, ai fini di uno sviluppo armonioso all'interno della UE,

C. considerando che una condizione per un'efficace politica di coesione e dell'integrazione europea, è garantire lo sviluppo sostenibile della cooperazione transfrontaliera e superare infine le attuali difficoltà nel finanziamento di progetti comuni che beneficino ugualmente comuni e regioni dei due lati della frontiera,

D. considerando che le euroregioni e strutture simili sono importanti strumenti della cooperazione transfrontaliera, che peraltro deve essere ulteriormente sviluppata e migliorata e considerando che esse dovrebbero avere uno stato giuridico ben definito,

E. considerando che la finalità ultima delle euroregioni è di promuovere la cooperazione fra regioni frontaliere o altre entità locali e autorità regionali nonché partner sociali e tutti gli altri attori che non devono necessariamente essere Stati membri dell'Unione europea — su aspetti quali la cultura, l'istruzione, il turismo, l'economia e qualsiasi altro aspetto della vita quotidiana,

F. considerando che l'Associazione delle regioni frontaliere europee ha presentato numerose relazioni sullo stato della cooperazione transfrontaliera in Europa e ha redatto studi su uno strumento giuridico transfrontaliero in merito alla cooperazione decentrata della Commissione e del Comitato delle regioni;

1. ritiene che la cooperazione transfrontaliera sia di fondamentale importanza per la coesione e integrazione europea e debba pertanto ricevere ampio sostegno;

2. invita gli Stati membri a promuovere le euroregioni come uno degli strumenti di cooperazione transfrontaliera;

3. nota che una euroregione o una struttura simile adempie a importanti compiti transfrontalieri, fornendo ad esempio:

  • - punti informazione e servizi per i cittadini, le istituzioni e gli enti regionali e locali,
  • - punto focale per valori, obiettivi e strategie comuni,
  • - motore per soluzioni a problemi transfrontalieri,
  • - cassa di risonanza politica per tutti i problemi transfrontalieri;

4. nota che le euroregioni rappresentano uno snodo per tutte le relazioni, i contatti, il trasferimento di conoscenze, i programmi e i progetti operativi transfrontalieri, e che è necessario che dispongano di uno stato giuridico ben definito perché possano svolgere i propri compiti;

5. sottolinea che la cooperazione transfrontaliera rappresenta un'impostazione adeguata per risolvere i problemi quotidiani da ambedue le parti della frontiera, soprattutto nei settori economico, sociale, culturale e ambientale;

6. sottolinea che la cooperazione transfrontaliera fornisce un contributo notevole all'attuazione della strategia di Lisbona attraverso:

  • - la ricerca e l'innovazione comune,
  • - reti di ricerca e sviluppo (R&S) attraverso le frontiere,
  • - scambio di esperienze e «prassi ottimali»;

7. nota che le euroregioni rafforzano i legami di vicinato grazie ai progetti locali di scambio delle migliori prassi; omissis

8. nota l'attività legislativa svolta in seno ad un Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT) il cui fine è semplificare gli strumenti di cooperazione transfrontaliera (facilitandone l'operato, razionalizzandone le procedure e riducendone i costi operativi), fornendo quindi una piattaforma per lo sviluppo delle euroregioni;

9. sottolinea la necessità di dare priorità all'eliminazione delle disparità fra le regioni dei nuovi e dei vecchi Stati membri;

10. rimarca la necessità di estendere la nozione di euroregione e di strutture simili, anche se non necessariamente dotate di competenze giuridiche per ricomprendervi molteplici aspetti di cooperazione: esempi di possibili settori di reciproco interesse potrebbero essere la promozione della cultura, dell'istruzione, del turismo e dell'economia nonché, ove opportuno, la lotta al crimine organizzato, al traffico di droga e alle frodi, in partenariato con le competenti istituzioni nazionali;

omissis

14. sottolinea l'importanza della cooperazione transfrontaliera e delle euroregioni per gli Stati membri caratterizzati da handicap naturali inclusi i piccoli Stati insulari;

15. sottolinea l'esigenza di appoggiare la cooperazione transfrontaliera e la creazione di euroregioni, incluse regioni di zone sensibili del Medio Oriente, con un'iniziativa volta a promuovere relazioni amichevoli, stabilità, sicurezza e interessi economici sulla base del rispetto e del vantaggio reciproco;

1 2 3
Fonte: Risoluzione del Parlamento Europeo 1.12.2005.

Presentazione

Il documento proposto è la versione approvata dal Parlamento Europeo e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea (versione italiana) del 22.11.2006 (2006 C 285 E/01). Alcuni articoli troppo tecnici sono stati tagliati, lasciando soltanto quelli utili a capire il senso generale del provvedimento.

Si tratta di una risoluzione che sottolinea l’importanza della cooperazione transfrontaliera nella costruzione europea. L’occasione è data dall’allargamento dell’Europa che, nel 2004, accoglie dieci nuovi stati membri: le tre repubbliche baltiche, le due grandi isole mediterranee Malta e Cipro, cinque stati dell’ex blocco sovietico. Per il 2006 era prevista l’entrata di Bulgaria e Romania. Il cosiddetto “allargamento a est” inserisce nell’UE degli stati con un economia più debole, fino al 1989 isolati dalla comunità europea da una frontiera difficilmente penetrabile. Il senso di questa risoluzione risiede proprio nella volontà di favorire gli scambi tra le regioni che stanno ai lati dell’antica “cortina di ferro”, sia per diminuirne le disparità economiche sia per “ravvicinare le popolazioni eliminando i pregiudizi”. L’articolo 14, quando parla di stati membri “caratterizzati da handicap naturali”, si riferisce a Cipro e Malta, le due grandi isole del Mediterraneo, che la perdita di centralità del Mediterraneo e l’evoluzione economica ha da molto tempo marginalizzato.

Glossario

Gazzetta Ufficiale: la Gazzetta Ufficiale è il giornale su cui vengono pubblicate tutte la leggi. Ogni stato ha la sua Gazzetta Ufficiale (fr. Journal Officiel, ingl. Official Journal, ted. Bundesgesetzblatt). Anche l’UE ha la sua Gazzetta Ufficiale, che riporta tutti gli atti della Commissione e del Parlamento. È disponibile in tutte le lingue degli stati membri.

Decisione: nel diritto comunitario una decisione è un atto normativo con effetto obbligatorio. Significa che tutti gli stati membri sono tenuti a accoglierla nella propria legislazione.

Raccomandazione: si tratta di un sorta di suggerimento / avvertimento che viene dato a uno stato membro per orientarne il comportamento: “è meglio fare questa cosa piuttosto che quest’altra”. Non è vincolante.

Parere: come la “raccomandazione” anche il “parere” non è vincolante per gli stati membri. La differenza è che il parere è fornito dagli organi europei in risposta a un quesito posto.

Risoluzione: anche la risoluzione non è vincolante. Si tratta di una decisione che si limita a dare un indirizzo, un’indicazione agli stati membri su come operare per raggiungere determinati obiettivi.

Domande

  1. Il documento si compone di 2 parti: la prima comprende i paragrafi da A a F, la seconda quelli da 1 a 15. Individuare quali verbi introducono i paragrafi della prima parte e quali quelli della seconda parte.
  2. Dopo aver eseguito l’esercizio 1, spiegare la struttura argomentativa del documento.
  3. Da cosa si capisce che il documento non è vincolante, cioè non stabilisce una norma che gli stati membri devono accogliere?
  4. Quali sono i “compiti transfrontalieri” che deve assolvere un’euroregione.
  5. Che cosa è il GECT?

Cercare risposte alle domande nella visualizzazione "profesore".


Descrizione e Analisi

Per capire meglio il senso di questa risoluzione è utile leggere la bozza preparatoria, che è più esplicita rispetto alla redazione finale. In essa si legge l’invito alla commissione europea a proporre un quadro giuridico stabile per le euro regioni, sollecita gli stati a aderire alla cooperazione transfrontaliera, e a sostenere le regioni più svantaggiate economicamente come Cipro e Malta, a estendere la cooperazione anche a ambiti diversi dai soliti, come la lotta alla malavita organizzata, al traffico di droga e alle frodi.

In questo documento vi è anche la storia della cooperazione transfrontaliera dal 1990, da cui si capisce come essa si sia sviluppata in origine per iniziative dal basso (bottom-up) e che la decisione dell’UE di contribuire finanziariamente a tali iniziative l’abbia senz’altro rafforzata.

“In ogni modo, la straordinaria crescita della cooperazione transfrontaliera dal 1988 in poi può certamente essere ricondotta al lancio dei regimi di sostegno UE a favore delle iniziative transfrontaliere in Europa occidentale e, a partire dai primi anni Novanta e con progressiva intensità, in Europa centrale ed orientale. Dalle 26 iniziative del 1988, quando la Direzione generale ha lanciato i suoi primi progetti pilota, si è passati nel 1999 a oltre 70 azioni, ossia quasi il triplo. Dati qualitativi mostrano che le euroregioni di nuova istituzione - ad esempio quelle site ai confini dell'Est e del Sud della Germania - tendono ad essere strettamente associate all'esecuzione di INTERREG. Prima dell'adesione dell'Austria all'UE non vi erano euroregioni presso il confine austro-tedesco, ma tra il 1994 e il 1988 sono state create cinque nuove entità di questo tipo. Dati analoghi possono essere forniti per molte iniziative transfrontaliere nell'Europa centrale ed orientale. Sin dalla loro istituzione, molte Comunità di lavoro hanno registrato una certa stagnazione in termini di importanza politica e di bilancio; per contro le euroregioni di minori dimensioni continuano a prosperare, anche perché sono più strettamente associate al programma INTERREG (che riguarda unicamente le zone frontaliere di estensione più limitata). Sembra che l'euroregione in quanto forma istituzionale sia più adatta ad assumere un ruolo attivo nell'esecuzione degli interventi programmatici UE rispetto alla più ampia Comunità di lavoro.” (Bozza preparatoria)

Contesto geografico/storico

La risoluzione intende dotare la cooperazione transfrontaliera di uno strumento amministrativo nuovo, il GECT, il cui primo obiettivo è quello di semplificare le procedure di utilizzo dei finanziamenti europei destinati a zone di frontiera. Infatti, le differenze amministrative esistenti tra gli stati possono creare difficoltà procedurali (ad esempio: diverse tipologie di contratti di lavoro, di fiscalità, di sistemi di pagamento..)

Il GECT è un organismo di diritto pubblico cioè un ente creato per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, dotato di personalità giuridica e finanziato sostanzialmente dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico (Dir. CE 18/04).

Il GECT può essere composto da Stati membri, collettività regionali, locali o organismi di diritto pubblico che si trovano sul territorio di almeno due Stati membri.

La decisione di istituire un GECT è adottata su iniziativa dei membri potenziali e deve essere notificata allo Stato membro di cui essi fanno parte. Il GECT può essere incaricato di attuare programmi cofinanziati dalla Comunità, ovvero azioni di cooperazione transfrontaliera con o senza intervento finanziario comunitario.

Le competenze del GECT sono stabilite tramite una convenzione elaborata e approvata dai suoi membri, che ne precisa funzioni, durata, condizioni di scioglimento e rispettive responsabilità (i membri sono responsabili finanziariamente in proporzione del loro contributo al bilancio fino all'estinzione dei debiti). Il diritto applicabile per l'interpretazione e l'applicazione della convenzione è quello dello Stato membro nel quale si trova la sede ufficiale del gruppo. Sulla base della convenzione il GECT adotta il proprio statuto, contenente: elenco dei membri; obiettivo e funzioni; denominazione e sede; competenze e funzionamento degli organi; procedure decisionali; scelta delle lingue di lavoro; modalità di assunzione del personale, la natura dei contratti; modalità del contributo finanziario dei membri nonché norme applicabili in materia di contabilità e di bilancio; designazione di un organismo indipendente di controllo finanziario e di audit esterno.

Links